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Il diritto dei beni comuni oltre il pubblico e il privato

Posted By Matteo On October 22, 2012 @ 8:47 am In Italiano,Saggi | Comments Disabled

di MARIA ROSARIA MARELLA

1. Perché un diritto dei beni comuni dovrebbe porsi oltre il pubblico ed il privato[i]?

Un chiarimento a partire dal titolo di questo contributo è necessario ed al tempo stesso utile per introdurre alla complessità del tema che tento qui di affrontare, quello dei commons e del loro possibile statuto giuridico. Una prima ragione a sostegno di questo “oltre” si trae dai lavori della ormai celebre commissione Rodotà, insediatasi presso il Ministero della Giustizia nel 2007 per riscrivere quella parte del codice civile dedicata ai beni pubblici (Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile), la quale ha chiarito che i beni comuni sono quei beni che, a prescindere dall’appartenenza pubblica o privata, si caratterizzano per un vincolo di destinazione, essendo funzionali alla realizzazione dei diritti fondamentali di tutte e tutti.

Sul piano politico porre i beni comuni al di là del pubblico e del privato significa pensare e aspirare alla realizzazione di forme e istituzioni di democrazia partecipata che superino le attuali politiche di privatizzazione senza però tornare alla tradizionale gestione pubblica, verticale e paternalista, delle risorse.

Sul piano giuridico e istituzionale ciò vuol dire superare l’egoismo proprietario quale paradigma fondante del diritto privato, ma anche la sovranità dello stato come filtro necessario nella gestione e nel godimento delle risorse da parte della collettività.

Ora, posto che la dicotomia pubblico/privato continua ad essere una struttura fondante del diritto vigente, ritengo che il riconoscimento giuridico dei beni comuni possa essere un momento strategico per il suo superamento. In particolare, mi propongo con questo contributo di dimostrare due cose. La prima: che il diritto dei beni comuni, a dispetto di quello che è lo scenario presente, è possibile qui e ora. La seconda: ancora più ambiziosa, che questa fase della globalizzazione è particolarmente favorevole all’affermazione di un diritto dei beni comuni.

Tutto ciò, con la precisazione di non voler proporre una visione pangiuridica dei beni comuni, poiché sono al contrario consapevole di quali e quanti siano i limiti del diritto, in questo come in altri contesti. Perciò, in accordo con quanto sostiene Ugo Mattei[ii], sottolineo l’importanza dei conflitti e delle lotte contro lo spossessamento di ciò che è comune, e ritengo che il lavoro del giurista cominci da qui, dai conflitti per la riappropriazione del comune. Non quindi un lavoro a tavolino ma, se si vuole, una pratica di militanza.

Al tempo stesso, lo specifico del giurista può tornare qui molto utile. La giurista, tipicamente, distingue e classifica. Ed elabora un linguaggio tecnico volto a garantire la chiarezza delle classificazioni con cui lavora e la certezza delle regole che ad esse si applicano. Ora, un po’ chiarezza in questo ambito sembra necessaria ed è spesso invocata nel dibattito: sappiamo che il  tema dei beni comuni è diventato di recente molto popolare e la stessa nozione o sintagma di bene comune è diventato una specie di slogan. Anche il segretario del PD Bersani ha inaugurato la sua nuova campagna politica all’insegna dell’‘Italia bene comune’; questo è un esempio eloquente di quanto sia necessario fare chiarezza!

Una qualche tassonomia, dunque, serve a discriminare fra usi propri e soprattutto utili, e usi impropri o ultronei. Se identifico i beni comuni come quelle risorse a) strettamente correlate alla comunità di riferimento e, in un certo senso, costitutive delle comunità stessa e dei legami sociali al suo interno, b) gestite – o da gestirsi – collettivamente, o quanto meno in modo partecipato, c) a prescindere dal titolo di appartenenza formale (proprietà pubblica o privata), posso escludere dal novero il sistema dell’informazione o la democrazia senza nulla togliere ai diritti costituzionalmente garantiti che all’informazione o alla democrazia si ricollegano. Posto che il dilagare dell’espressione bene comune in ogni ambito è comunque positiva, poiché indica un cambiamento culturale che giudico favorevolmente, il suo uso in alcuni casi non ha un senso pregnante e non aggiunge nulla rispetto a quanto sia già riconosciuto come un diritto fondamentale inviolabile.

In alcuni casi invece la questione è prima di tutto politica: definire il lavoro un bene comune vuol dire santificarlo, occultando la sua ineludibile componente di sfruttamento. Oltre al fatto che il tema, per  come lo ha lanciato la FIOM qualche anno fa, identifica il lavoro esclusivamente con il lavoro salariato, mentre invece già questo – cosa sia lavoro oggi – è un punto estremamente  problematico e controverso (si pensi solo al perdurare di un atteggiamento di pressoché totale indifferenza da parte della politica e del sindacato, ma anche degli ‘addetti ai lavori’ come appunto i giuslavoristi, verso il lavoro domestico e di cura non pagato svolto in larghissima parte dalle donne all’interno della famiglia). Nel respingere l’accostamento lavoro-bene comune, rinvio per  approfondimenti critici ad una discussione svolta in un’altra sede[iii].

Volendo quindi tratteggiare una tassonomia, propongo di ordinare l’eterogeneità dei commons in quattro classi: 1) le risorse materiali come l’acqua e l’ambiente, il patrimonio culturale ed artistico del Paese, ecc.; 2) le risorse immateriali – la conoscenza e le sue applicazioni, le creazioni artistiche, i saperi tradizionali e le culture popolari, le informazioni genetiche, ecc. – oggi interessate da un imponente fenomeno di ‘recinzione’ (the second enclosure movement[iv]) attraverso le varie forme di proprietà intellettuale (diritto d’autore, brevetto, ecc.) che ne consentono l’appropriazione esclusiva, e di converso rivendicate (si pensi alle varie pratiche di resistenza contro l’enclosure poste in essere in rete) come risultato della produzione collettiva; 3) lo spazio urbano, bene comune per eccellenza in quanto “cosa umana per eccellenza”[v], prodotto della cooperazione sociale, spazio nel quale l’andamento delle nostre vite si definisce[vi], oggetto di uno spossessamento che è frutto della partnership fra pubblico e privati e fonte di disgregazione sociale, di costruzione di identità svantaggiate, di distruzione di spazi di democrazia[vii]; 4) infine le istituzioni erogatrici di servizi pubblici finalizzati alla realizzazione di diritti fondamentali come l’istruzione e la salute: dunque università, scuola, sanità, ecc. Nella ricostruzione giuridica corrente, ad esse fanno capo i diritti sociali riconosciuti dalla costituzione e tipici del welfare state: la sfida del definirle beni comuni sta nel reclamare per esse una gestione diversa, partecipata, soppiantando il modello tradizionale che vede l’ente pubblico erogatore del pubblico servizio e il cittadino/suddito portatore della pretesa alla prestazione.

Tuttavia il tentativo di costruire uno statuto giuridico per i beni comuni va al di là di una mera esigenza di classificazione: esso risponde, come già chiarito, alla necessità di dare legittimazione qui e ora alle rivendicazioni di chi lotta per riappropriarsi del comune, individuando i presupposti del riconoscimento e gli strumenti di tutela giuridica. Nelle recenti esperienze italiane di occupazione di teatri, cinema, e non solo, si registra una crescente domanda di diritto ispirata dalla consapevolezza di lavorare sulla frontiera di un nuovo modello di società. Al tempo stesso il lavoro teorico nel diritto si mostra estremamente challenging ed insieme promettente: nel quadro dato si tratta, per un verso, di tentare di disarticolare il diritto di proprietà per aprirlo al comune e, per l’altro, di immaginare delle soluzioni che funzionalizzino il pubblico alla logica del comune.

2. Avendo tentato di individuare qualche coordinata di un possibile discorso giuridico sul tema, provo a spiegare perché assumo il diritto dei beni comuni come una possibilità attuale.

Anzitutto, dobbiamo riconoscere che ci sono evidenze del comune nel diritto vigente e sono ravvisabili a livello globale: dalle proprietà collettive presenti in gran parte dell’Europa, ai communal rights esistenti in Asia, dalle proprietà indigene disseminate in nord come in sud America, alle varie forme di uso collettivo (che noi conosciamo col nome di usi civici) esercitati su proprietà pubbliche e private in tutti i continenti. Talora sono forme di comune formalizzate in specifici istituti giuridici (es. gli usi civici), talora invece sono riconducibili a pratiche informali.

Il problema principale, quando tentiamo di teorizzare un diritto dei beni comuni, sta non nella sua distanza dalla proprietà privata individuale, quanto nella naturalizzazione di questa; cioè nel confronto con ciò che è divenuto un paradigma imprescindibile e necessario, fino ad essere prospettata come unica forma giuridica delle relazioni tra cose e persone, un’istituzione appunto naturalizzata, oltre la dimensione della sua storicità.

Il processo di ‘naturalizzazione’ della proprietà ha una ricca e ben nota genealogia, che annovera una fitta schiera di teorici – da John Locke[viii] a Garrett Hardin, autore della famosa “tragedia dei beni comuni”[ix], a Harold Demsetz[x] – e sul piano legislativo si inaugura con le codificazione del XIX secolo, soprattutto il code Napolèon del 1804, che per primo semplifica il novero delle relazioni di appartenenza, mettendo al centro la proprietà privata esclusiva e facendo sostanzialmente piazza pulita di quelle che erano le forme giuridiche del comune. Al successo di questa narrativa contribuisce poi in modo decisivo la dottrina giuridica, che ne individua la fonte di legittimazione nel diritto romano (o, meglio in una interpretazione assolutamente parziale di esso[xi]) letto come il sistema giuridico dell’antichità che più di ogni altro ha riservato centralità alla proprietà privata, individuale ed esclusiva, per ciò stesso il più ‘moderno’ e razionale dei sistemi, non a caso fondamento della tradizione giuridica occidentale.

A dispetto di ciò, però, la tradizione occidentale continua a sperimentare emergenze del comune che evidentemente resistono, come dicevo prima, a questi attacchi di carattere ideologico; e mi riferisco non solo alla persistenza di forme tradizionali di proprietà collettiva, ma anche al manifestarsi di  nuove forme di comune, talvolta abbastanza informali, come i city gardens (o guerrilla gardens) quegli orti urbani presenti anche nelle nostre città, talaltra invece dotate di veste giuridica formale come ad es. le community land trusts diffuse soprattutto negli Stati uniti o le common interests communities, insomma forme di abitare alcune elitarie altre, come appunto i community land trusts, finalizzate invece a garantire anche l’accesso alla casa ai ceti non abbienti senza ricorrere al social housing pubblico. Ciò dimostra che quando parliamo di vere forme di proprietà collettiva non necessariamente facciamo riferimento a qualcosa che ci viene dal passato ma anche forme del tutto attuali[xii].

Quanto precede mi porta ad azzardare una tesi, quella secondo cui il diritto di proprietà si presenta oggi come un continuum fra due poli: da una parte la proprietà privata individuale, dall’altra le proprietà collettive; in questo continuum, trascorrendo da un polo all’altro, troviamo innumerevoli forme di appartenenza che in proporzioni varie combinano questi due elementi – l’individuale e il collettivo – dando luogo a relazioni fra persone e cose di diversa struttura e intensità.

In sostanza, non esiste un unico paradigma, quello della proprietà privata individuale, ma molte forme coesistenti. E d’altra parte la scomposizione de la proprietà in le proprietà era già stata autorevolmente teorizzata da Salvatore Pugliatti[xiii]. L’elemento di novità che mi sentirei oggi di segnalare è però l’emergere di una polarità diversa, rappresentata non dall’interesse pubblico che contende il terreno alla pienezza del dominio (e di cui si fa interprete lo stato), ma dal collettivo, dalle comunità di cittadini che si pongono in relazione diretta con le risorse e ne rivendicano la gestione e l’uso, così da incidere sul modo in cui lo jus excludendi alios viene in concreto a configurarsi in seno al fascio di prerogative, poteri, facoltà che connotano le diverse forme di appartenenza.

Il discorso si fa assai complesso e merita di essere approfondito in altra sede. Qui mi preme fornire intanto qualche altro dato. Per cominciare, il continuum che oggi sfida l’egemonia del paradigma proprietario ha anch’esso le sue fonti legali, che sono in alcuni casi la legislazione (si vedano le leggi nazionali e regionali sugli usi civici), in altri il diritto consuetudinario; nel caso delle proprietà collettive presenti in Italia, ad esempio, le fonti del diritto sono date da una combinazione di strumenti di autonomia privata, di diritto consuetudinario e di legislazione;  si può immaginare che l’uso degli orti urbani darà vita ad un nuovo diritto consuetudinario, che la gestione di uno spazio occupato possa essere regolata da un atto di autonomia, e così via. Ed ha una sua genealogia, che è possibile ricostruire a partire dalla stessa tradizione liberale, nella quale teorici come Savigny o Hegel propongono una visione dei rapporti tra risorse, individui e comunità già molto più complessa rispetto al semplice schema che rinvia all’individuo proprietario. Si può quindi concludere, in via interlocutoria, che non c’è contraddizione tra il diritto privato, sia della tradizione liberale, sia della fase attuale, e il diritto dei commons, anzi, direi che quest’ultimo si può ben iscrivere all’interno del diritto privato.

Semmai la vera cesura in questo scenario, che in sostanza vede coesistere forme di proprietà individuale e forme di proprietà collettiva, ovvero forme d’uso collettivo di proprietà pubbliche e private – mi sembra sia rappresentata dall’azione dello Stato: questo dato ricorre in tutte tre le fasi della globalizzazione giuridica così come ricostruite da Duncan Kennedy in Three Globalizations of Law and Legal Thought[xiv]. È infatti la presenza dello stato che tende a spazzare via le comunità per porre al centro il rapporto tra lo stato stesso e l’individuo, il che avviene in primo luogo trasformando i beni comuni in proprietà pubblica. Tale circostanza emerge già nella legislazione che nell’Italia postunitaria interviene sulle proprietà collettive condizionando l’andamento di un percorso, lo mostra bene Giacomo Venezian[xv], che inizialmente vede la presenza di un chiaro rapporto diretto tra la comunità e la risorsa comune (cioè la terra), cui segue la costruzione giuridica di una persona ficta, l’universitas, la quale prende il posto della comunità nella relazione giuridica col bene, finché acquisisce la fisionomia di un ente di diritto pubblico: al termine di questa evoluzione la titolarità del bene è in capo all’ente pubblico territoriale (il Comune) e la comunità è sostanzialmente marginalizzata.

Tanto è ancora più evidente nella fase che Kennedy chiama del social, il cui inizio, banalizzando, possiamo individuare nella costituzione di Weimar, quando l’idea della funzione sociale della proprietà si pone al centro di una visione in cui è lo Stato l’unico artefice delle politiche redistributive. In questo contesto, la ridistribuzione al popolo di una parte delle utilità prodotte dalle grandi proprietà è assunta in pieno dallo Stato, ancora una volta marginalizzando le comunità e quindi escludendo forme collettive di gestione e di godimento diretto delle risorse.

Questa idea diviene ancor più estrema durante il fascismo quando il proprietario – almeno in talune teorizzazioni[xvi] – è visto come un funzionario dello Stato al servizio della collettività e del piano di modernizzazione dell’economia nazionale ideato dal regime. Non mi soffermo oltre su questo punto perché è cosa nota.

3. Invece, è interessante guardare alla relazione pubblico/comune nell’attuale fase della globalizzazione, in cui la sovranità statale è alquanto deperita; ciò che è molto evidente innanzitutto a livello internazionale, nei rapporti con le istituzioni della globalizzazione (FMI, Banca mondiale, OMC) e con le imprese multinazionali. Basti a titolo d’esempio considerare il modo in cui la disciplina dell’accesso alle risorse immateriali è stata dettata agli stati sovrani dall’OMC, che con lo strumento degli accordi TRIPs ha imposto una politica di rafforzamento della proprietà intellettuale e dei diritti di privativa dando luogo a ciò che è stato definito efficacemente il secondo movimento delle recinzioni. Per non parlare della commistione pubblico/privato visibile in alcune politiche di spossessamento del comune a livello globale incoraggiate dalla Banca mondiale e portate avanti dagli stati nazionali di concerto con imprese multinazionali: è il caso del land grabbing[xvii], ma anche dello sfruttamento delle risorse idriche, come insegna la celebre “guerra dell’acqua” di Cochabamba, in Bolivia, nonché delle campagne di titling volte a trasformare gli squats che affollano le zone  urbane e suburbane in molte regioni dell’America latina in piccole proprietà[xviii].

Il fenomeno è immediatamente visibile anche a livello locale. Il mutamento di orizzonte determinato dalla trasformazione della relazione fra pubblico e privato incide in molti settori dell’economia degli stati ed è specialmente evidente nella gestione dello spazio urbano. In Italia la pratica dell’urbanistica contrattata spinge verso una gestione del territorio affidata per lo più alla negoziazione fra imprenditori edili e Comune, col netto declino del piano regolatore generale e il tramonto della funzione sociale quale stella polare nella pianificazione urbana. Il che significa in concreto che interessi proprietari e pubblico interesse non sono più in rapporto dialettico fra loro, al contrario il valore della proprietà privata torna ad essere fondante e determina le politiche di sviluppo urbano. Da una parte, il pubblico trasferisce ai privati intere aree da urbanizzare o riqualificare con l’esito che un’importante percentuale dello spazio urbano, specie le zone commerciali, risulta privatizzata. Dall’altra il privato si traveste da pubblico, come accade nei centri commerciali, dove il proprietario ha la propria security con tanto di agenti con uniformi simili a quelle della polizia, e di fatto gestisce l’ordine pubblico. Ovunque alla tradizionale opposizione fra pubblico e privato succede la partnership tra i due e il New Urbanism si impone come policy prevalente nella governance delle metropoli: il consumo di suolo causato dalla creazione di nuove aree residenziali e shopping malls e la marginalizzazione dei ceti meno abbienti prodotta dalle politiche di gentrification e di riqualificazione urbana ne sono l’esito più consueto. Insieme pubblico e privato spossessano i cittadini del bene comune-spazio urbano e concorrono al controllo dei corpi e alla costruzione delle identità che si muovono nella metropoli (si pensi alle identità e ai corpi delle donne costruiti come sicuri e ‘perbene’ se localizzati nel centro commerciale o nella zona dello shopping, come ‘equivoci’ e in pericolo se individuati di notte nei quartieri malfamati o semplicemente periferici)[xix].

Ora a me pare che proprio la commistione fra pubblico e privato appena descritta, e lo spossessamento del comune che essa produce, fanno di questa fase della globalizzazione un momento assai propizio per una riaffermazione del comune a livello globale e a livello locale, e quindi anche per l’elaborazione di un diritto dei beni comuni. Più precisamente direi che, dal punto di vista dello statuto giuridico dei beni, la fase attuale si caratterizza, da un lato, per una nuova affermazione del paradigma della proprietà privata, dall’altro, per un avanzamento significativo sul terreno dei commons. Del resto le recenti e significative aperture da parte di corti supreme e federali in varie parti del mondo, insieme alle istanze portate avanti dai vari “occupy” manifestatisi in tutto il globo, e alle occupazioni messe in atto in Italia soprattutto nell’ultimo anno, dimostrano proprio questo.

A tal proposito, e nell’intento di terminare di delineare il quadro presente in quelle che mi paiono le sue linee generali, mi sembra interessante sottolineare ancora come: 1) lo spazio urbano sia al centro del conflitto e anche al centro di affermazione di nuove forme di comune; 2) nuove sperimentazioni dal punto di vista giuridico insistano proprio sulla proprietà immobiliare. Quest’ultimo punto mi pare particolarmente significativo sul piano giuridico. Infatti, come sa bene chi studia il diritto privato e non solo, la proprietà immobiliare – che rappresentava la forma di ricchezza più consistente ancora agli albori dello stato liberale e quindi all’epoca delle codificazioni ottocentesche – ha poi perso il suo ruolo centrale nelle economie nazionali, divenendo sempre più marginale a vantaggio della proprietà mobiliare e dell’immateriale; mentre oggi mi pare che recuperi visibilità non solo in quanto fattore all’origine della crisi capitalistica corrente (la bolla immobiliare)[xx], ma proprio dal punto di vista del comune, poiché (l’accesso e il godimento a)i beni immobili, particolarmente urbani, si pongono ora come luogo di sperimentazione.

4. Negli ultimi mesi le pratiche di resistenza contro lo spossessamento del comune hanno trovato importanti riconoscimenti da parte delle corti di vari paesi. Nel campo dell’immateriale è fondamentale la decisione della Corte federale statunitense (Southern District of New York, March 29, 2010) nel caso Myriad Genetics[xxi], che giudica i geni umani non appropriabili in via esclusiva attraverso i dispositivi della proprietà intellettuale, in questa ipotesi il brevetto. Nel campo dei beni materiali si segnala la sentenza della Corte Suprema dell’India del 28 gennaio 2011 che nell’annullare l’alienazione a scopo di lottizzazione di uno spazio pubblico (lo stagno di un villaggio) ad un imprenditore edile, denuncia le politiche di privatizzazione dello spazio urbano e delle zone rurali come il risultato di un’alleanza nefasta fra developers privati e amministrazioni pubbliche incapaci o corrotte, a queste ultime chiedendo di mettere fine allo spossessamento dei beni comuni necessari alla sopravvivenza delle comunità[xxii]. Ancora in tema di risorse materiali, le Sezioni Unite della Corte di cassazione italiana con la sentenza n. 3665 del 2011[xxiii] hanno dato un primo riconoscimento formale alla categoria dei beni comuni in un caso riguardante lo statuto giuridico di una valle da pesca della laguna di Venezia. Nel rigettare la pretesa di un’impresa ittica che asseriva di aver acquistato la proprietà della valle da pesca, la Corte non si è accontentata di accertarne la natura di bene demaniale, ma ha altresì affermato trattarsi di un bene comune funzionalizzato alla realizzazione dei diritti fondamentali, facendo particolare riferimento al diritto all’ambiente e alla rilevanza costituzionale dell’ambiente stesso, quale può desumersi dall’art. 9 cost.

Ma l’esperienza recente dimostra che il riconoscimento del comune per il tramite del diritto può essere anche il diretto prodotto dall’organizzazione collettiva, del ricorso da parte delle stesse comunità minacciate di spossessamento ai dispositivi del diritto privato. E su questo terreno le sperimentazioni più rilevanti sono probabilmente quelle riguardanti l’immateriale e in particolare la conoscenza in internet. Sul terreno dell’immateriale la posta in gioco è infatti altissima. Da una parte parliamo di beni dalle enormi potenzialità economiche – non per nulla l’immateriale è il motore dell’attuale fase di sviluppo capitalistico – dall’altra la loro appropriazione esclusiva compromette diritti fondamentali come la crescita culturale, la libertà di comunicazione e di espressione (si pensi alle recinzioni della rete), lo stesso diritto alla salute, nodo ben messo in luce dal caso Myriad Genetics. Alla fortissima tendenza all’appropriazione esclusiva si contrappone dunque la rivendicazione del carattere comune della conoscenza e forme di resistenza all’appropriazione esclusiva, dall’accesso alle risorse cognitive in rete[xxiv] alla tutela delle culture indigene, sono quotidianamente messe a punto con successo, spesso facendo ricorso – in una prospettiva di commodification rovesciata[xxv] – allo stesso strumentario messo a disposizione dal diritto della proprietà intellettuale, con l’esito di far apparire obsoleto, almeno in alcuni casi, l’uso consueto del brevetto[xxvi] e la stessa retorica dell’autore. Ci si riferisce qui a strategie anche differenti fra loro che comunque si muovono in una logica trasformativa pur utilizzando gli istituti convenzionali del diritto liberale (e le sue articolazioni neoliberiste).

Il progetto Creative Commons, in particolare, pur nascendo da una critica serrata al concetto di authorship e agli effetti negativi della superprotezione garantita dalle norme sul copyright, si basa sul riconoscimento di un diritto di esclusiva dell’autore, ma combina property rights a opzioni di natura contrattuale consentendo infine accessibilità e riproducibilità dell’opera per scopi non commerciali (e non solo)[xxvii]. Anche nel settore della proprietà industriale, la reazione agli abusi derivanti dall’ampliamento senza freni della brevettabilità assumono talora le stesse forme della tutela della proprietà intellettuale. L’uso controegemonico del brevetto può ad es. tornare a vantaggio delle comunità indigene (first nations), che imprese e enti di ricerca tendono a spossessare dei saperi e delle pratiche da loro tramandati di generazione in generazione[xxviii].

È però bene tenere a mente che il diritto ha molti limiti e non è sempre in grado di fornire risposte efficaci. Sul fronte della produzione e della condivisione della conoscenza in internet la tecnologia del cloud computing sta mettendo probabilmente in atto il terzo movimento delle recinzioni e sarà forse più la saggezza degli utenti, le pratiche di resistenza da loro escogitate, che non lo strumentario del giurista a fermare o limitare la nuova ondata di enclosure[xxix].

Ma qui voglio soffermarmi soprattutto su alcuni casi italiani che interessano beni immobili urbani e spazi sociali e bene esemplificano l’emergere del comune in questa fase.

Fra le recenti occupazioni romane, ricordo innanzitutto l’ex-cinema Palazzo, un cinema teatro sito nel cuore di S. Lorenzo, immobile di proprietà privata lasciato in stato di degrado per molti anni dopo un passato glorioso che lo identifica con la memoria storica del quartiere. Ultimamente era stato dato in affitto dal proprietario ad una impresa che voleva trasformarlo in una sala scommesse. Una moltitudine formata da artisti, studenti, gente del quartiere lo ha impedito occupandolo e lo ha restituito alla sua funzione originaria gestendolo da oltre un anno come un bene comune. Ora, quel che qui interessa è che la vicenda ha un suo importante risvolto giudiziario: a seguito dell’occupazione, l’affittuario ha agito con un’azione possessoria per ottenere la restituzione dell’immobile e il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso (la decisione è del marzo 2012), motivando che l’attore non era stato in grado di individuare le persone degli autori dello spoglio, tanto più che coloro i quali egli, in via subordinata, aveva indicato come ispiratori e mandanti dello spoglio stesso (alcuni fra gli occupanti) non potevano secondo il Tribunale essere correttamente identificati con gli autori morali, poiché, nel dar corso all’occupazione, non intendevano perseguire alcuna finalità di lucro, ma un obiettivo genuinamente politico, quello di conservare e ripristinare l’originaria destinazione culturale dell’edificio a beneficio del quartiere. E non è probabilmente un  caso che il Tribunale abbia fatto espresso riferimento ad una moltitudine che pacificamente occupa l’immobile: l’effetto di legittimazione giuridica è palese, tant’è vero che gli occupanti assumono ora possibile vantare un possesso legittimo una volta trascorso un anno dall’inizio dell’occupazione, secondo quanto previsto dall’art. 1170 c.c.. Pertanto, in virtù dei meccanismi propri della tutela possessoria sarà possibile pervenire ad una situazione riconosciuta e tutelata dal diritto. È poi legittimo porsi dei dubbi e muovere critiche alla decisione, ma resta il fatto che la presa di posizione del Tribunale è comunque assai significativa[xxx].

Un altro caso assai noto a livello nazionale è quello del Teatro Valle occupato, il quale ad un anno dall’inizio dell’occupazione sta tentando di dare una forma giuridica alle pratiche con cui la struttura è abitata e gestita[xxxi]. In quest’ottica sta dotandosi di uno statuto per trasformarsi in una fondazione di diritto privato, ma con forti elementi di commistione rispetto al modello legale che assicurino la partecipazione e ne rispecchino il carattere di commons. Fra l’altro qui si registra una duplice forma di comune, nel senso che non solo c’è una occupazione che rivendica la natura di commons del Teatro Valle e come tale lo restituisce nella sua funzione alla città, ma è comune anche la scrittura dello statuto, essendo stata realizzata su internet con il libero apporto di chi ha voluto partecipare.

Sono esempi importanti di pratiche del comune che incontrano forme giuridiche appropriate e tendono a superare la situazione di legittima illegalità che pure a ragione rivendicano. Ma sono al tempo stesso evidenze di una tendenza in atto alla decostruzione del diritto di proprietà. L’ex cinema Palazzo è di proprietà privata; il Teatro Valle è invece una proprietà pubblica. In entrambi i casi gli occupanti non sono affatto interessati a contestare il titolo di proprietà del privato e rispettivamente del Comune di Roma.

Vero è che molte di queste esperienze dimostrano come anche sul piano giuridico vada affermandosi la legittimità dell’uso comune contro la proprietà, tanto più che queste occupazioni riguardano sempre beni dismessi, lasciati in abbandono, in qualche misura distratti da quella funzione sociale che conferisce dignità costituzionale al diritto di proprietà. Ci muoviamo insomma ancora nell’alveo della nostra tradizione, poiché, come insegnava Hohfeld all’inizio del secolo scorso, la proprietà non è un diritto compatto, ma un fascio di situazioni soggettive positive che tendono a disaggregarsi, ed è proprio lavorando sulla tendenza alla disaggregazione delle utilità prodotte dai beni e delle prerogative giuridiche ad essi inerenti che possiamo ragionare in termini giuridici di beni comuni, a partire da una decostruzione del diritto di proprietà nella sua centralità, compattezza ed intangibilità[xxxii]. Credo che intenda questo Rodotà quando dice che l’art. 42 della costituzione deve essere riletto dissociando l’accesso ai beni dalla titolarità della proprietà e dunque ripensando la funzione sociale come possibilità di uso garantita a chi non è proprietario. Tanto implica peraltro ripensare al pubblico come funzionale al comune, immaginare l’intervento delle amministrazioni pubbliche a salvaguardia della funzione sociale nel senso della fruizione comune. In questo quadro può anche rivalutarsi una norma del codice civile di ispirazione fascista e mai applicata, l’art. 838, secondo cui può espropriarsi la proprietà lasciata in stato di abbandono quando ciò sia in contrasto con le esigenze della produzione agricola o con il decoro e l’igiene del circondario, nonché con le ragioni della storia o dell’arte. La restituzione dei beni comuni alla collettività richiede però che all’esproprio segua immediatamente la destinazione del bene all’uso della comunità (del quartiere, della città, ovvero alla moltitudine interessata al suo utilizzo) in modo che ne sia garantita la fruizione collettiva e la gestione partecipata.

Da ultimo, occorre fare una distinzione tra le possibili forme di comune. Per molti aspetti le gated communities, i residence dorati, esclusivi, rappresentano sul piano giuridico una forma di commons, ma evidentemente non sono queste le situazioni che interessano dal punto di vista qui privilegiato: lo sforzo è nel senso di garantire riconoscimento giuridico – ove lo si cerchi -  a beni che si concepiscono come comuni dentro un conflitto o comunque dentro a un progetto di fondazione di un modello di società diverso da questo.

Ciò che allora importa sul piano della legittimazione politica dei beni comuni è che essi riescano a riattivare un circuito di redistribuzione, di utilità e di potere: dire che il Teatro Valle è un bene comune ha senso perché il suo essere bene comune attiva un circuito di redistribuzione, di restituzione ad una comunità che è ben più larga di quella degli artisti che lo occupano.

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[i] Il discorso in realtà pone implicitamente un’altra domanda: perché un diritto dei beni comuni? La risposta, com’è evidente, non è affatto scontata. Nel testo offro qualche elemento che possa eventualmente militare in favore della opportunità politica e dell’utilità di uno statuto giuridico dei beni comuni. La questione è discussa da Toni Negri, Il recinto dei beni comuni, in Il Manifesto, 14 aprile 2012, in riferimento al volume da me curato Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, ombre corte, Verona, 2012.

[ii] U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Laterza, Roma-Bari, 2011.

[iii] Cfr. i contributi raccolti nella parte quarta (Lavoro=bene comune?) del volume Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni (M.R. Marella cur.), ombre corte, Verona, 2012, 255 ss., e in particolare A. Amendola, Il lavoro è un bene comune?, ivi, 258 ss.

[iv] Cfr. J. Boyle, The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain, Law and Contemporary Problems, Vol. 66, pp. 33-74, Winter-Spring 2003.

[v] Così C. Lévi Strauss (Tristi tropici, Milano, Il Saggiatore, 1965) citato da A. Petrillo, Ombre del comune: l’urbano fra produzione collettiva e spossessamento, in Oltre il pubblico e il privato, cit., 203.

[vi]  Cfr. M. Hardt e A. Negri, Commonwealth, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2009, 249 ss.

[vii]  Cfr. D. Harvey, Il capitalismo contro il diritto alla città, ombre corte, Verona, 2012.

[viii] J. Locke, Capitolo V. Della proprietà, in Due trattati sul governo. Secondo Trattato, 1690.

[ix] G. Hardin, The Tragedy of the Commons, in “Science”, 1968.

[x] Toward a Theory of Property Rights, in The American Economic Review, Vol. 57, No. 2, 347-359.

[xi]  Come ha dimostrato Yan Thomas, La valeur des choses. Le droit romain hors la religion,  in Annales. Histoire, Sciences Sociales, 57e année, n. 6, 2002, 1431 ss.

[xii]  Interessante in proposito il testo di L. Ornaghi, Il processo democratico nelle comunità rurali: profili politici e istituzionali, in Domini collettivi e autonomia, Cedam, Padova 2000,  sebbene non in linea, sembrerebbe, con la sua attuale attività di Ministro dei Beni culturali.

[xiii] S. Pugliatti, La proprietà e le proprietà (con particolare riguardo alla proprietà terriera), in Id., La proprietà nel nuovo diritto, Giuffrè, Milano 1954.

[xiv] Three Globalizations of Law and Legal Thought: 1850-2000, in The New Law and Economic Development. A Critical Appraisal, David Trubek and Alvaro Santos, eds., (Cambridge, 2006). Lo studio è riferito nelle parole del suo autore al “periodo capitalista della storia del mondo”.

[xv] G. Venezian, Reliquie della proprietà collettiva, in Opere giuridiche, II. Studi sui diritti reali, Athenaeum, Roma 1919.

[xvi] F. Ferrara, La proprietà come “dovere sociale”, in La concezione fascista della proprietà privata, Roma 1939, 279-287; G. Chiarelli, Il fondamento pubblicistico della proprietà, in La concezione fascista della proprietà privata, Roma 1939, 145-159.

[xvii] Su cui cfr. L. Paoloni, Land Grabbing e beni comuni, in Oltre il pubblico e il privato, op. cit.

[xviii] Per una discussione critica cfr. J.L. Esquirol, Titling and Untitled Housing in Panama City, in 4:2 Tennessee J. L. and Pol’y 154 (2008); David Kennedy, Some Caution about Property Rights as a Recipe for Economic Development, in Accounting, Economics and the Law: Vol.1: Iss1, Article 3, 2011.

[xix] Rinvio per approfondimenti e riferimenti alla III parte di Oltre il pubblico e il privato, op. cit.

[xx] Il legame fra urbanizzazione, accesso alla proprietà immobiliare e crisi capitalistiche è messo in evidenza da D. Harvey, op. cit., passim.

[xxi] E’ possibile leggerne una sintesi in Oltre il pubblico e il privato, op. cit., 175 ss.

[xxii] Per una sintesi tradotta cfr. Oltre il pubblico e il privato, op. cit., 173 ss.

[xxiii] Ivi, 169 ss. Si veda inoltre il commento di E. Pellecchia, Valori costituzionali e nuova tassonomia dei beni: dal bene pubblico al bene comune, in Foro it., I, 573.

[xxiv] Per una prima informazione cfr. L. Lessig, The Future of Ideas. The Fate of the Commons in a Connected World, Vintage Book 2002; Id., Free Culture. How Big Media Uses Technology to Lock Down Culture and Control Creativity, The Penguin Press, 2004. Sulla tendenza dilagante all’imposizione di diritti di esclusiva su tutto ciò che è capace di produrre profitto cfr. più in generale M. Heller, The Gridlock Economy. How Too Much Ownership Wrecks Markets, Stops Innovation and Costs Lives, New York, Basic Books 2008.

[xxv] Sul complesso rapporto fra culture minoritarie e mercato cfr. R. Austin, Kwanzaa and the Commodification of Black Culture, in Martha M. Ertman e Joan C. Williams (eds.), Rethinking Commodification. Cases and Readings in Law and Culture, New York University Press, New York and London, 2005, 178; S. K. Harding, Culture, Commodification, and Native American Cultural Patrimony, ibidem, 137.

[xxvi] Cfr. S. Vezzani, I saperi tradizionali e le culture popolari alla luce del paradigma dei beni comuni, infra; Id. Sciamani e «cacciatori di geni». Proprietà intellettuale e diritti dei popoli indigeni, in I. Papanicopulu (a cura di), Incontro di studio dei giovani cultori delle materie internazionalistiche, Giuffrè, Milano, 2008, 85.

[xxvii] Per una critica ai limiti del progetto cfr. N. Elkin-Koren, What Contracts Cannot Do: The Limits of Private Ordering in Facilitating a Creative Commons, in “Fordham Law Review”, 74, 2005-2006, pp. 375 ss.

[xxviii] Simone Vezzani, I saperi tradizionali, cit.

[xxix] Rinvio al testo di David Lametti.

[xxx]  Per un’analisi cfr. Chiara Agabitini, Tutela possessoria e beni comuni. Il caso del cinema Palazzo, in Nuova Giurispridenza Civile Commentata, n. 10, 2012.

[xxxi] Cfr. ora AA.VV., Teatro Valle Occupato. La rivolta culturale dei beni comuni, DeriveApprodi, 2012, ove è possibile leggere lo Statuto definitivo della costituenda Fondazione.

[xxxii] W. N. Hohfeld, Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, 23 Yale L.J., 16 (1913).

 

* In corso di pubblicazione in Giuseppe Allegri, Maria Romana Allegri, Alessandro Guerra, Paola Marsocci (a cura di), DEMOCRAZIA E CONTROLLO PUBBLICO DALLA PRIMA MODERNITÀ AL WEB, Editoriale Scientifica, 2012.


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