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Il diritto del comune – Introduzione

 

di SANDRO CHIGNOLA

1. Vale forse la pena partire da un dato fenomenologico. Il lessico del diritto e dei diritti si è andato diffondendo e generalizzando, negli ultimi decenni. Ciò che sino a trent’anni fa “disturbava” – e lo faceva in particolare nella discussione teorica e nella pratica politica antagoniste e radicali: e cioè il fatto che rivendicazioni e proteste potessero esprimersi come petizioni il cui più immediato, per quanto involontario, effetto, finisse con l’essere quello di inginocchiarsi di fronte al potere in grado di riconoscerle – oggi non sembra disturbare affatto. Anzi. Non si sono prodotti movimenti sociali o materializzate soggettività politiche, almeno a partire da una ventina di anni, potrebbe forse dirsi, che non si siano servite di semantiche giuridiche o di retoriche dei diritti.

Cos’è cambiato? Quali processi possiamo assumere come indice, segno, di questo mutamento? Credo si possa assumere la proliferazione del diritto – e non intendo quest’ultima solo in termini di diffusività di claims soggettivi, quanto piuttosto come traccia di processi decentrati ed autonomi di giuridificazione – come effetto della frammentazione giuridica che marca la contemporaneità. Crisi della sovranità, degerarchizzazione delle fonti normative, settorializzazione e specificazione di codici informali, travolgono le frontiere su cui si è tradizionalmente assestata la scienza del diritto e fanno scivolare nell’indistinzione la differenza tra pubblico e privato, tra fatti e norme, tra società civile e Stato, espropriando contenporaneamente quest’ultimo del monopolio della produzione del diritto e della sistematizzazione dell’ordinamento. Se un tempo la critica del diritto era semplicemente la critica dell’ipocrisia per mezzo della quale il sistema giuridico occultava il dominio dello Stato, svaporata la centralità di quest’ultimo a fronte di processi sociali che non possono essere interpretati come liberati per effetto di una sua “autolimitazione”, ma, al contrario, come autentiche eccedenze rispetto alla potenza di formalizzazione e di neutralizzazione di quest’ultimo, il diritto può essere appropriato, attraversato e adoperato come parte di un più generale progetto di trasformazione della realtà.

Ciò va fatto in due modi, riteniamo. E sono perciò almeno due le tracce che attraversano i contributi raccolti in questo volume. Da un lato, studiando e approfondendo la genealogia di questi processi di progressiva e incrementale “decostituzionalizzazione” del diritto; dall’altro, provando a forzare i limiti sui quali si attesta l’ultima difesa delle categorie e dei concetti della scienza giuridica, per rendere invece possibili traiettorie di istituzionalità autonoma e di giuridificazione dei processi sociali trainati dalle nuove forme della soggettività; una soggettività irriferibile ed irriducibile allo spazio dei dispositivi della governance poststatuale, la cui costituzione si fonda nei processi cooperativi che definiscono la contemporanea composizione del lavoro vivo.

È evidente che, per quanto attiene al primo aspetto, il lavoro di ricerca e di discussione che si tratta di intraprendere si dimostra ancora orientato, principalmente, alla decostruzione. Ciò che si tratta di fare non è soltanto una genealogia dei processi che ci hanno portati sino a qui – smantellamento del compromesso sociale fordista nei singoli paesi in cui esso si sia determinato, perdita di rilevanza delle istituzioni rappresentative della democrazia, risignificazione della sovranità nel quadro delle strategie di governance globale ai fini del perseguimento di finalità organizzative che trascendono gli spazi e i quadri istituzionali dello Stato nazionale, proliferazione ed invasività di nuovi dispositivi disciplinari che funzionano come “biopoteri” –, ma di installare al cuore di questi processi un’istanza di critica radicale.

Ciò che molti degli interventi qui raccolti condividono è che sia diventato impossibile definire, in termini tradizionali, il diritto a partire dalla proprietà privata. Quanto muove e tiene in tensione i processi che segnano l’attualità è una cooperazione sociale che produce valore a partire dalle qualifiche specie-specifiche dell’uomo come animale linguistico e sociale, una cooperazione che assume a propria risorsa chiave la relazione, la costitutiva eccedenza di ciò che può essere fatto e che viene fatto in comune, nel reciproco potenziamento delle singolarità. Nulla a che fare con il lockeano subjectum e le sue dinamiche proprietarie. All’emersione di una nuova qualità comune del lavoro vivo, corrisponde lo sfruttamento che la assume come tale; e questo significa che la liberazione del comune non può essere realizzata da nessuna istanza del “pubblico” che della proprietà privata rappresenta lo schema di composizione giuridica e la protezione legale. Rivendicare diritti comuni – rivendicare il diritto del comune – vuol dire in prima approssimazione almeno questo: far saltare la dialettica tra pubblico e privato e ridislocare su di un altro piano il momento appropriativo. Chiamiamo perciò commons, beni comuni, è meglio precisarlo, quei beni che solo in comune possono essere prodotti e che solo come tali possono, perciò, essere fruiti e goduti. Non (o almeno non solo) quelli che altri intende invece riconoscere come inscritti nella natura o semplicemente legati ai diritti fondamentali della persona.

Con questo, tuttavia abbiamo già mosso un passo nella seconda direzione della ricerca. Pensare oltre questa necessaria soglia decostruttiva significa anche assumersi l’onere di provare ad immaginare, in positivo, le forme di una nuova istituzionalità. La differenza tra pubblico e privato non è soltanto quella che fa dello Stato il sovrano tutore degli interessi socialmente dominanti, ma il perno sul quale ruota un sistema di poteri che lavora alla neutralizzazione e alla spoliticizzazione delle dinamiche sociali. Inutile ricordare come la stessa dottrina del potere costituente operi con uno schema di retroproiezione: è a partire dall’esserci di un dispositivo costituzionale che si immagina – di fatto neutralizzandola – la dinamica costituente che lo pone. Un possibile diritto del comune – per il quale va costruito e mobilitato un archivio di testi e di autori irriducibile alla storia giuridica e alla teoria dello Stato – va al contrario definito a partire da istituzioni che traducano continuamente e in modo sempre “aperto” un’autopoiesi radicata nella potenza, sempre eccedente, della soggettività. “Se la crisi del nomos e della norma disciplinare è la conseguenza del dover governare un’eccedenza soggettiva che è il motore stesso del capitalismo cognitivo – scrive Adalgiso Amendola nel contributo steso per questo volume – allora l’autonormatività è l’espressione diretta di questa eccedenza, che i dispositivi governamentali devono continuamente tentare di gestire”.

 

2. Non dovrebbe risultare allora particolarmente sorprendente il fatto che su questi temi UniNomade abbia organizzato presso l’International University College a Torino uno dei suoi seminari (https://uninomade.org/diritto-del-comune/), né che esso si sia strutturato attorno a due relazioni principali tenute da Antonio Negri e da Günther Teubner, tra i principali esploratori di queste dinamiche.

Il contributo di Antonio Negri, che andrà letto a partire dalla trilogia scritta con Michael Hardt (Impero, Moltitudine, Comune), marca con precisione il punto di soglia sul quale ci troviamo. Quello che la teoria giuridica e politologica contemporanea chiama “governance” è l’insieme di dispositivi di cattura per mezzo dei quali il comando si reinnesta sull’eccedenza della soggettività. È questa eccedenza quella che innesca il processo di destrutturazione dello Stato e delle sue categorie giuridiche. Sin dagli anni Settanta, e ancora utile sarebbe in questo senso rileggere il rapporto alla Trilaterale sulla crisi di governabilità delle democrazie[1], il problema per le classi dominanti è come rispondere all’eccesso di claims che investe gli istituti della rappresentanza politica rendendo operative formule e dispositivi istituzionali volti ad un più efficiente controllo dei primi. Flessibilizzare il comando, svuotare della loro centralità gli spazi della rappresentanza e i luoghi della democrazia formale, decentrare la produzione del diritto, cooptare in nuove forme di partecipazione settori organizzati della società civile, è quanto appare allora utile per aggirare la crisi dello Stato e innestare profondamente all’interno dei processi sociali dispositivi di regolazione in grado di adeguarsi ai mutamenti che investono la produzione della soggettività e i nessi materiali che ne organizzano la composizione. Governare significa installarsi fondamentalmente in uno stato di eccezione permanente e affrontare continuamente il rischio dell’eccedenza; significa intervenire sui rapporti che devono essere governati misurando la legittimità dell’azione di governo sul risultato che – soltanto dopo aver affrontato quel rischio – essa potrà dimostrare di aver conquistato e non più, o non tanto, sulle procedure democratico-formali in base alle quali quell’istanza di governo si sia in precedenza formata. Si tratta di un rovesciamento temporale decisivo, a nostro avviso.

Di qui, come del resto mostrano molti studi di Alessandro Arienzo e lo stesso contributo da lui steso per il seminario e per questo libro, il definirsi del punto di soglia di cui dicevo poco sopra. Da un lato una destrutturazione degli istituti tradizionali del diritto che la stessa riorganizzazione del comando deve spingere sempre più avanti per “governare” quanto sempre più si dimostra capace di sfuggirgli – ecco allora la sua amministrativizzazione, la sua tecnicizzazione, il suo lavorare sul crinale di una sempre più evanescente distinzione tra pubblico e privato, il suo evocare ed invocare forme di compartecipazione alla decisione… –; dall’altro, il problema di un livello di autogoverno, innestato al conflitto, forse mai raggiunto e che può essere conquistato proprio per le caratteristiche che segnano la contemporanea composizione di classe del lavoro vivo e una potenza di cooperazione che si dimostra irriducibile all’Uno del comando.

È esattamente questo il punto che sollecita al confronto con le tesi del “costituzionalismo societale” della teoria postsistemica del diritto di Günther Teubner. Teubner è, infatti, l’autore di una serie di contributi estremamente stimolanti che si muovono in questa direzione. Come lui stesso scrive nel testo appositamente preparato per il seminario – che pubblichiamo assieme ad un saggio che ha rappresentato per molti di noi, tra gli altri, un importante motivo di riflessione – ciò che la prospettiva postsistemica condivide con Negri è il fatto che quanto rappesenta il futuro “non sia da ricercare nella politica istituzionalizzata dello Stato o nelle istituzioni della governance globale” – istituzioni, quest’ultime, che attraversano una significativa crisi e la cui continua ristrutturazione va evidentemente assunta più come sintomo di trasformazione e come indice della tendenza, che non come soluzione opportuna e definitiva per le difficoltà e per i problemi che segnano le forme contemporanee della statualità –, “ma in una costituzionalizzazione di processi spontanei della società civile”.

Problematica, piuttosto, ed è su questo del resto che si concentrano molti dei contributi raccolti in questo volume, è la convergenza su come questa costituzionalizzazione possa essere realizzata. I capisaldi della teoria postsistemica del diritto elaborata da Teubner e da altri studiosi sulla scia di Niklas Luhmann – autopoiesi contro eteroriproduzione dei sistema sociali; eterarchia contro gerarchia delle fonti normative e metafisiche sovraniste dell’unità; circolarità e riflessività dei processi comunicativi contro la centralità del soggetto-fondamento, per riprendere l’efficace sintesi che Adalgiso Amendola sviluppa nel suo contributo – definiscono un modello molto raffinato per l’analisi e per la comprensione dei processi di giuridificazione che attraversano la contemporaneità, ma non sostengono, forse, sino in fondo la sfida teorica del “comunismo” di Negri e Hardt. Sono fondamentalmente due le posizioni che a Teubner sembrano irrinunciabili: da un lato il mantenimento, anche se opportunemente soggetto a riarticolazione, della distinzione pubblico/privato, dall’altro, una nozione di pluralismo che non può essere sacrificata a quella che a lui sembra un’ontologia “olistica” del comune. Il costituzionalismo societale di Teubner lavora con una nozione differenziata di sistema che valorizza l’autonomia delle sfere comunicative e l’autoriflessione all’interno di ciascuna di esse. È perciò comprensibile che egli mantenga un’istanza “pubblica” come luogo del confronto, della discussione e della deliberazione nella “policontesturalità” delle pratiche e una nozione differenziata e relativa di soggettività. E tuttavia, la distinzione alla quale egli si riferisce, modifica radicalmente il profilo giuridico classico della distinzione tra pubblico e privato. “La distinzione pubblico/privato – egli scrive – riappare infatti all’interno di ciascuna sfera sociale precedentemente considerata privata”. Il “pubblico” assume ora un significato diverso. “Ora il pubblico è l’espressione, da parte di ciascuna di queste sfere, della propria intrinseca normatività nel rapporto con la società tutta, che il diritto legittimamente tiene in considerazione”. Per Teubner, la distinzione resta cioè essenziale per l’autocostituzionalizzazione delle singole sfere civili e per difendere la loro autonomia dal possibile imporsi di logiche egemoniche dell’una sulle altre. La sua idea di costituzionalismo societale attraversa per così dire la frammentazione giuridica contemporanea e ne valorizza il potenziale “costituente”. E non solo: quanto rileva della concezione giuridica di Teubner è il carattere autosovversivo immanente al diritto e una definizione dinamica e mobile dell’equilibrio normativo. Ogni ordinamento è “ingiusto” se si assume l’idea di giustizia non come confinata al suo esterno, ma come ciò che obbliga continuamente il sistema ad autotrascendere le proprie premesse e le proprie soluzioni organizzative. Pasquale Femia valorizza nel suo contributo il dato che emerge dall’importante saggio di Teubner sulla giustizia autosovversiva del 2008 e nel confronto con esso mette produttivamente in dialogo postistemismo giuridico e teoria del comune. Ciò che è in questione – ma vale in genere per l’intera serie dei testi raccolti nel volume – è il dato che il diritto non definisce, a partire dalla frammentazione che ne segna la produzione contemporanea e la pervasività generale, un dispositivo rispetto al quale sussista un’esteriorità. Le dinamiche costituenti ed autosovversive sono movimenti del diritto stesso: ed è su questo terreno, perciò, che si esprime lo stesso Rechtswollen della moltitudine sul quale insistiamo.

 

3. Cosa resta, in questo quadro, dello Stato? Che nell’attuale regime di regolazione giuridica globale non ci sia un’esteriorità immediatamente agibile in senso politico, significa per altro verso che non c’è un fuori rispetto all’operatività della “matrice anonima” del diritto. Lo Stato stesso assume perciò un diverso significato e un ruolo differente. Come dimostra il contributo di Mauro Bussani, lo Stato non viene accantonato e superato, ma viene piuttosto valorizzato come agenzia, pubblica e locale, per un ordine economico che lo trascende e che sfrutta il monopolio dei poteri normativi e sanzionatori che lo Stato ancora detiene ai fini dell’implementazione dei propri codici e dei propri principi. Lo Stato, in altri termini, lungi dall’essere il detentore di una razionalità pubblica progressiva, secondo il canone del compromesso fordista, diventa il punto di snodo di logiche sistemiche generali che articolano altrimenti gli spazi politici e giuridici globali: territorializzando o muovendo flussi di informazioni, merci, valore, imponendo il ricatto del debito, ristrutturando o destrutturando i regimi nazionali di welfare, orientando interi processi di istituzionalizzazione e di Law building, ad esempio.

Quello dello Stato ci sembra essere un tema decisivo. E non solo per quanto attiene alla sua trasformazione nel senso appena indicato – una trasformazione, vale la pena di sottolineare, che tende a rendere vuote di senso o comunque di retroguardia le battaglie per la difesa del “pubblico” o per organizzare all’interno di quelle dimensioni campagne rappresentative che non riconoscano il salto di scala intervenuto –, ma anche, e soprattutto, perché è a partire dalla crisi dello Stato, sulle rovine di quest’ultimo, che diventa necessario pensare dimensioni di nuova istituzionalità comune. La concentrazione del potere nelle mani di un numero sempre più ridotto di attori globali, i tratti seccamente esecutivi che obliterano e che esautorano i processi e le istituzioni della democrazia rappresentativa, le privatizzazioni, le liberalizzazioni e le altre “riforme strutturali” che incardinano lo Stato al semplice ruolo di volonteroso rule-taker di regole e programmi decisi altrove, segnano un presente in cui il problema della cattura e del governo del comune si fa problema decisivo per il capitale e quello della liberazione del comune necessario per tutti.

Come scrive Ugo Mattei: “il comune” – che va inteso come una relazione e non come una cosa; come una dinamica distributiva tra le singolarità che lo compongono e non come un’accumulazione che possa essere definita e controllata – “non è un oggetto ed in quanto tale non può essere né trasformato in merce né dominato”. Esso non può essere rappresentato, né trascritto in termini di razionalità amministrativa generale o pubblica, potrebbe dirsi. Al comune – rapporto di appropriazione e di redistribuzione che va dalle singolarità al loro multiplo e dal multiplo alle singolarità in un circuito virtuoso di potenziamento singolare e collettivo – non pertiene una statica, né il riferimento ad un trascendentale. Esso si fa nell’immanenza della cooperazione e nell’immanenza della cooperazione produce liberamente, autonomamente, il proprio diritto.

Diritto a essere e a restare liberi, innanzitutto. Diritto a non recedere dalla propria autonomia, ancora. Il problema delle istituzioni del comune che attraversa tutti i testi raccolti in questo volume – e cioè il problema di mantenere costante la tensione alla produzione, all’appropriazione e alla distribuzione di beni comuni per il comune delle singolarità – allude esattamente a questo. A un’autonormazione permanente innestata al processo della vita. A una produzione di soggettività ininterrotta e non sottomessa al governo di nessuno. A come rendere possibile e permanente la resistenza all’espropriazione.


[1] Michel Crozier, Samuel Huntington e Joji Watanuki, The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, New York University Press, New York 1975.

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* Il libro Il diritto del comune. Crisi della sovranità, proprietà e nuovi poteri costituenti (ombre corte, 2012) fa parte della collana di UniNomade.

Indice

Introduzione – di Sandro Chignola

Istituzioni in frammenti. Il costituzionalismo sociale al di là dello Stato-nazione – di Gunther Teubner

Il diritto del comune – di Antonio Negri

Costituzionalismo societario e politica del comune – di Gunther Teubner 

Autopoiesi del sistema, autonomia dell’eccedenza – di Adalgiso Amendola

Postoperaismo: trasformazione di capitale, lavoro e sovranità e auto-costituzione della moltitudine – di Michael Blecher 

Il giorno prima. Comune, insorgenza dei diritti, sovversione infrasistemica – di Pasquale Femia

Quali istituzioni per le pratiche costituenti del comune? Primi appunti per un uso creativo e “minore” del nuovo diritto comune – di Giuseppe Allegri

 

Stato minimo e minimo di stato. Sulla governance commissaria di mercato – di Alessandro Arienzo

 

Il buon governo del comune. Prime riflessioni – di Ugo Mattei

La globalità asservita e il dirottamento dello Stato – di Mauro Bussani

 

 

 

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