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La codificazione della condizione precaria nella riforma Fornero

Posted By Gigi On May 16, 2012 @ 6:51 am In Articoli,Italiano | Comments Disabled

di GIANNI GIOVANNELLI

Il 27 aprile 2012 sono scesi in sciopero (nazionale) i lavoratori dell’agricoltura per protestare contro il progetto di riforma Fornero; successivamente il 9 maggio tremila braccianti (e non pochi erano migranti) hanno manifestato a Roma, nell’ambito dell’ulteriore sciopero proclamato nelle regioni Lazio ed Emilia-Romagna. L’adesione è stata davvero notevole nonostante le intuibili difficoltà e il sostanziale silenzio dei media.

La riforma Fornero, attualmente all’esame del Senato, mediante l’estensione del voucher colpisce violentemente oltre un milione di operai del settore agricolo, modifica in peggio la struttura di reddito familiare e individuale a danno di un segmento già debole e poco garantito, nel pieno di una crisi. L’aggressione ai lavoratori agricoli non è un mero errore e neppure può essere catalogata come un esercizio di tirannica ingiustizia sociale. E’ invece un lucido esperimento che si colloca nel generale disegno di precarizzazione e controllo, nel complessivo progetto di chi intende procedere, e in tempi brevi, alla realizzazione di un corpo legislativo adeguato alla totale flessibilità del meccanismo domanda-offerta di lavoro, mediante l’introduzione (legale e in prospettiva anche costituzionale) di una nuova forma di retribuzione e di misura della concreta (ma in realtà solo apparente) utilizzazione del tempo acquistato dall’impresa e fornito dal singolo soggetto. E’ una forma di salario (dunque di misurazione) che travolge e cancella la storia della contrattazione sindacale, così come l’abbiamo tradizionalmente conosciuta fino ad oggi; non più meccanismi di ingresso (o se si preferisce di ingaggio da parte delle imprese pubbliche e private) ma totale discrezionalità nel consentire o meno l’accesso al denaro mediante erogazione di tempo-lavoro. E a questa totale discrezionalità (che cela, ovviamente, la discriminazione e con essa, necessariamente, il controllo sociale) si aggiunge l’atomizzazione nella determinazione del compenso, non più vincolato a minimi o contratti nazionali. Ogni soggetto mediante il meccanismo del voucher viene piegato alla contrattazione individuale, e pertanto alla gestione come singolo del rapporto di forza. Vedremo più sotto quali sono le prevedibili conseguenze di una simile scelta del governo tecnico; prima è utile spiegare che cosa sia davvero il voucher e come sia stato inserito nel progetto di riforma e ancora come si stia seriamente pensando ad estenderlo già in questa fase d’esordio.

Il pagamento per mezzo del buono trova la sua origine (recente) nel decreto legislativo 276 del 10 settembre 2003 (in attuazione, per la verità alquanto creativa, della ben nota legge 30, la Biagi). L’articolo 70 del decreto  portava un titolo non usuale, che vale la pena di riportare al completo: prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti. Dimostrando una gran faccia tosta il legislatore del 2003 definiva come occasionali prestazioni che invece sappiamo essere non solo continuative, ma anche necessarie, al punto che senza di esse l’intero sistema di accumulazione della ricchezza si arresterebbe; si trattava nientemeno che dei lavori domestici, della pulizia e manutenzione di strade edifici monumenti, del commercio porta a porta, delle emergenze, delle opere di assistenza, delle fiere e dello sport. Ed i soggetti (chiamati con sinistro linguaggio neonazista particolari) altro non erano che pensionati, under 25, studenti, casalinghe; era la parte visibile del precariato. Potevano considerarsi occasionali le prestazioni che non superavano la soglia di 5.000,00 euro, ma per ogni committente, dunque con la possibilità di cumulare più imprese in capo ad ogni soggetto (Arlecchino servitore di due padroni). L’articolo 72 del decreto introduceva poi  una vera rivoluzione nella forma di pagamento: per ricorrere alle prestazioni di lavoro i beneficiari (i padroni, per capirci!) acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni….il prestatore percepisce il compenso presso il concessionario (le poste, ad esempio)…il compenso è esente da imposizione fiscale. In realtà non è affatto esente; il lavoratore incassa il 75% del valore del buono, mentre il 25% se lo spartiscono Inps, Inail e Governo. L’occasionale non ha tutela: non accede al trattamento di disoccupazione, non cumula contribuzione pensionistica (il versamento entra nella massa dei c.d. contributi silenti quelli versati inutilmente e non ripetibili), non ha tutela di malattia e maternità.

Questo primo tentativo di procedere ad una disciplina giuridica della precarietà ebbe certamente una limitata (ma non così limitata come si tende a credere per pigrizia nell’indagine) utilizzazione, ma rivestì un carattere sperimentale di notevole importanza, al punto che tutte le forze politiche istituzionali ne seguirono gli sviluppi con enorme interesse, intravedendo la possibilità di ricavarne profitti (non necessariamente leciti). Non a caso l’allora Ministro Sacconi volle partecipare ai lavori congressuali della federazione agricola affiliata alla CGIL, invitando i delegati a considerare l’efficacia del voucher e sollecitandone una contrattata estensione. Anche il Governo Prodi del 2006 si guardò bene dal rimuovere questa norma che pian piano cominciava ad entrare nell’uso quotidiano e nell’economia reale. Il Governo Berlusconi, con la legge 6 agosto 2008 n. 133, ha semplificato notevolmente l’acquisto dei buoni lavoro, ora reperibili presso le rivendite di valori bollati, insieme alle marche di passaporto; e lo ha esteso alle lavorazioni stagionali agricole con la legge 9.4.2009 n. 33. Questi aggiustamenti di tiro sono sempre avvenuti con il muto (e forse mutuo) consenso dell’opposizione, consentendo un certo qual radicamento dell’istituto, ancora relegato nella marginalità ma in pieno sviluppo.

La riforma Fornero è dunque l’occasione di un salto di qualità, di una effettiva diffusione operativa e significativa; il settore del bracciantato agricolo costituisce la cavia perfetta della nuova fase sperimentale. Mi spiego. La norma originaria limitava l’uso del buono lavoro e dei carnet in agricoltura alle sole imprese con giro d’affari inferiore a poche migliaia di euro (in pratica poteva accedervi solo chi aveva un campo con qualche gallina); dunque o si barava al gioco o non si utilizzava lo strumento. L’articolo 11 del progetto di riforma introduce un vero cambiamento, modificando nella sostanza l’articolo 70 del decreto varato nel 2003. Il secondo comma estende infatti il voucher alle attività agricole svolte in forma imprenditoriale, senza limiti di sorta. Un intero comparto produttivo, con circa un milione e duecentomila addetti durante le varie stagioni (non esiste quasi prodotto agricolo senza il rapporto con la stagione), viene ricondotto ad una selvaggia disciplina del corrispettivo liberalizzato, toccando circa due milioni di famiglie,  già allo stremo per la crisi.

In agricoltura l’art. 18 si applica non con i 15 dipendenti, ma già oltre i cinque dipendenti; l’uso del voucher consente di non superare mai questo limite escludendo la tutela anche alla parte assunta e stabile. Soprattutto (e qui sta la portata storica della norma) cumulando, anche presso diversi datori, un certo numero di giornate lavorative annue i lavoratori e le lavoratrici potevano (ma fino ad oggi soltanto) accedere al trattamento integrativo, al trattamento pensionistico, ad una qualche sia pur ridotta forma di assistenza e welfare. Per i soggetti più deboli questo sistema di tutele è ancora indispensabile per la sopravvivenza, propria e del nucleo familiare.

L’estensione del carnet (del buono o voucher, come si preferisce) produrrà effetti devastanti. Le giornate lavorative non saranno più cumulabili ai fini del trattamento integrativo di assistenza nei periodi di ferma, non produrranno tutela pensionistica e travolgeranno l’assistenza; le residue giornate normali non potranno essere più sufficienti a consentire il superamento della soglia minima (lo stato non solo smette di assistere, ma incamera anche la gran parte della quota versata mediante trattenuta alla fonte del 25%; di fatto si introduce una prima inesistente imposta sui redditi inferiori a diecimila euro annui, nel contempo liberando da molti oneri proprio i latifondi e le grandi imprese del comparto!). Il governo tecnico e autoritario salda la manovra pensionistica con quella del lavoro, realizza in questo modo un’operazione di pronta cassa, rastrellando contante presso ceti deboli per bilanciare gli aiuti concessi alle banche: prendere poco a molti rende quanto (e anzi più) che prendere molto a pochi.

Proseguono i lavori nella Commissione; la norma sui buoni lavoro è contrassegnata da una piccola pioggia di emendamenti, per lo più inutili. Va segnalato quello di Poli Bortone (il quarto, nell’ordine) per innalzare il tetto di utilizzazione del voucher  fino a diecimila euro; ma soprattutto ci pare significativo quello congiunto presentato (in accordo con Fornero) dai relatori Treu (PD) e Castro (PDL), in quanto rappresentativo della mediazione raggiunta all’interno della compagine di maggioranza destra-sinistra. La proposta di modifica del testo originario consiste in buona sostanza nell’estendere il voucher anche al settore terziario, agli studi professionali in particolare. Il sistema di atomizzazione della trattativa e del compenso raggiunge così il cuore del precariato avanzato, allarga l’esperimento alla metropoli. Il progetto di costruzione di un nuovo assetto del lavoro all’interno dell’economia finanziarizzata prende corpo, poggiando su largo consenso delle forze politiche (e, conseguentemente) sulla prevedibile assenza di comunicazione e informazione. Dopo i ballottaggi elettorali la marcia per il nuovo assetto del lavoro, e per accompagnare mediante leggi il processo di precarizzazione, riteniamo riprenderà di buona lena.

Il sistema del voucher consente alla struttura di accumulazione della ricchezza di cancellare i soggetti, di rendere davvero astratta l’utilizzazione dell’energia lavorativa. Si acquistano, presso le rivendite di valori bollati,  licenze di prelievo del tempo-lavoro nella provincia italiana del mercato globale; le somme non corrispondono tuttavia, almeno all’atto d’acquisto, a soggetti individuati e neppure ad una quota predefinita oraria della prestazione. La misurazione del tempo-lavoro, con il meccanismo del voucher, è variabile, si connette al tessuto sociale, al territorio, ai rapporti di forza, al gioco della domanda e dell’offerta, ma atomizzato. Scriveva Pasukanis: il soggetto è l’atomo della teoria giuridica, l’elemento più semplice e non ulteriormente risolubile. Nello schema di riforma (ovvero nella costituzione materiale del governo autoritario) il soggetto precario viene piegato all’isolamento totale, ridotto a frammento, a merce esso stesso. Proprio perché il tempo lavoro va estendendosi all’intera esistenza la forma di merce si libera della gabbia dei segmenti orari (intesi come criterio tradizionale di misurazione) e conquista per intero la vita del soggetto precarizzato; la condizione precaria consente infatti di trasformare il soggetto in merce e la riforma Fornero cerca di mettere in atto questa opportunità dentro la crisi.

Era già accaduto nella fase d’esordio del capitalismo, quando le leggi sancivano il diritto ad esercitare il commercio degli schiavi, e nessuno nutriva seri dubbi in ordine al fatto che fosse lecita la deportazione e che il lavoratore acquistato per essere addetto alla raccolta del cotone fosse una cosa, una merce. Giuristi fantasiosi elaborarono (per mettere a frutto i detenuti comuni o i dissidenti condannati) perfino una sorta di schiavitù a scadenza prefissata (era un contratto di schiavitù a termine); dal carcere si usciva per andare al lavoro nelle colonie, anche allora con un meccanismo in fondo non troppo dissimile dal voucher.

Muniti della licenza di caccia (il voucher) i funzionari dell’estrazione di ricchezza procedono ad ingaggiare atomi di precariato, ed i rapporti di forza (secondo il territorio, le necessità, il controllo, la minaccia, la disperazione, la singola disponibilità) fisseranno, di volta in volta, quanto tempo lavoro corrisponde alla somma del voucher acquistato.

L’immigrato, più ricattabile e minacciato di espulsione, costerà meno; dove il controllo delle organizzazioni criminali è più forte le armi potranno abbassare ovvero anche alzare il prezzo del lavoro, secondo l’utilità delle cosche; soprattutto l’uso del voucher  cancella i minimi salariali, elimina l’argine della contrattazione collettiva, isola i singoli individui e costringe i frammenti della moltitudine precaria ad accettare le imposizioni di una struttura di comando compatta perché ormai anonima. L’interesse generale coincide, nella nuova costituzione materiale del governo tecnico, con quello dei mercati  e dell’economia finanziarizzata.

Non è un futuro possibile; è già un presente che incombe, una scelta operativa delle istituzioni rappresentative del potere. O lo si subisce o ci si ribella.


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